Sono tenuti al pagamento dell'IMU:
- i proprietari di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- i locatari finanziari in caso di leasing;
- i concessionari di aree demaniali;
- i possessori di terreni agricoli purché non siano coltivati e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.L. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i pensionati AIRE, poiché dal 2020, l'art. 1 comma 741 della L. 160/2019 non ha più previsto l'assimilazione ad abitazione principale.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (art. 1, comma 743, legge 160/2019).
Sono tenuti al pagamento dell'IMU:
- i proprietari di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- i locatari finanziari in caso di leasing;
- i concessionari di aree demaniali;
- i possessori di terreni agricoli purché non siano coltivati e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.L. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i pensionati AIRE, poiché dal 2020, l'art. 1 comma 741 della L. 160/2019 non ha più previsto l'assimilazione ad abitazione principale.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (art. 1, comma 743, legge 160/2019).