IMU 2024

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La nuova IMU è entrata in vigore il 1 Gennaio 2020 ed ha sostituito la IMU-IUC e la TASI (legge n.160 del 27.12.2019 – art. 1 – commi 738-783).

Descrizione

La nuova IMU è entrata in vigore il 1 Gennaio 2020 ed ha sostituito la IMU-IUC e la TASI (legge n.160 del 27.12.2019 – art. 1 – commi 738-783).
 
SCADENZA PAGAMENTI: 
  • 1° RATA entro il 17/06/2024
  • 2° RATA entro il 16/12/2024
E’ possibile pagare in un’unica soluzione entro il 17.06.2024.
 
Solo per i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 (cd. Enti non Commerciali) il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 17 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno prossimo.
 
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".
 
Con atto di Consiglio Comunale n. 59 del 18.12.2023 sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell’imposta per l’anno 2024.
 
 
Dichiarazione IMU anno 2023: il termine è rimasto invariato al 30 giugno 2024.
 

A chi è rivolto

Novità 2024  Art. 1, comma 71, della legge n. 213 del 30/12/2023 (legge di Bilancio 20234) La disposizione reca una norma interpretativa che interviene sul comma 759 lettera g) della legge 160/2019 (che ha istituito la cd. “nuova IMU”), in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. In particolare, il comma 1 precisa che tale previsione si interpreta nel senso che: 1. gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente; 2. gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. Si ricorda che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU prevista dal decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito 5 oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali). Secondo tale orientamento, l’esenzione si applica al solo caso in cui un bene sia concesso in comodato gratuito, utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, a condizione che tra i due enti – comodante e comodatario – sussista un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima "architettura strutturale" (Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 21-03-2019, n. 8073).

Novità 2024 
Art. 1, comma 71, della legge n. 213 del 30/12/2023 (legge di Bilancio 20234)
La disposizione reca una norma interpretativa che interviene sul comma 759 lettera g) della legge 160/2019 (che ha istituito la cd. “nuova IMU”), in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. In particolare, il comma 1 precisa che tale previsione si interpreta nel senso che: 1. gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente; 2. gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. Si ricorda che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU prevista dal decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito 5 oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali). Secondo tale orientamento, l’esenzione si applica al solo caso in cui un bene sia concesso in comodato gratuito, utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, a condizione che tra i due enti – comodante e comodatario – sussista un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima "architettura strutturale" (Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 21-03-2019, n. 8073).

Come fare

vedesi allegato "Informazioni utili 2024"

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Cosa serve

vedesi allegato "Informazioni utili 2024"

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Cosa si ottiene

Pagamento imu 2024

Pagamento imu 2024
Tempi e scadenze

SCADENZA PAGAMENTI: 

  • 1° RATA entro il 17/06/2024
  • 2° RATA entro il 16/12/2024
E’ possibile pagare in un’unica soluzione entro il 17.06.2024.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Documenti collegati

DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2025
Atti amministrativi

DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2025

Dichiarazione di inagibilità
Modulistica

Modulo autocertificazione per dichiarare di essere in possesso di perizia redatta da tecnico abilitato che accerta l’inagibilità o inabitabilità a causa di : (così come stabilito dall’art. 1 comma 747. lett. b) della legge n. 160/2019 – legge di bilancio 2020)

INFORMAZIONI UTILI 2025
Altri documenti pubblici

INFORMAZIONI UTILI 2025

Modello di rimborso IMU
Modulistica

Modulo per effettuare domanda di rimborso o domanda di riversamento ad altro Comune relativamente al tributo IMU (Imposta Municipale Unica)

Modello per aliquota agevolata IMU 2025
Modulistica

IMU - Imposta Municipale Unica Dichiarazione sussistenza dei requisiti per l’applicazione della aliquota agevolata

Modello per compensazione IMU
Modulistica

Modulo di richiesta per la compensazione con IMU dovuta per l’anno in corso e per gli anni successivi fino a completo esaurimento del credito IMU maturato.

PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU 2025
Atti amministrativi

PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU 2025

Regolamento IMU 2020
Regolamenti

A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituita la nuova imposta municipale propria Nuova IMU.

Ultimo aggiornamento: 2 Aprile 2024, 21:53