Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile
Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n°2/2009 e dell'art. 16 della L.R. n°20/2000 (art. 14 bis NT di RUE)
In applicazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dallalto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dellart. 6 della L.R, 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della L:R. 24 marzo 2000, n. 20 approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale del 17.12.2013, n°149 (BUR n°13 del 15.01.2014, Parte Seconda), a decorrere dal 31.01.2015 (art. 47 L.R. n°17 del 18.07.2014), qualora si intendano realizzare sugli edifici pubblici e privati:
- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati ai titoli abilitativi di cui all'art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (SCIA e Permesso di Costruire);
- interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008.
Sono escluse dallambito di applicazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento:
- le coperture completamente portanti poste ad un'altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;
- le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
- le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l'utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro).
Nei casi di cui al comma 1, il proprietario dell'edificio o il committente dei lavori, provvede:
- per gli interventi soggetti a regime abilitativo o a conformità nella prevista documentazione da allegare, ai sensi di quanto disciplinato dalla L.R. n. 15/2013 e dall'art. 19 della L. 241/1990, ad includere una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione - prima del termine dei lavori - dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonchè al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) dell'Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio, di cui al Punto 7 dell'Atto di Indirizzo regionale (d'ora in avanti Elaborato Tecnico);
- per gli interventi soggetti alla sola presentazione della Notifica Preliminare, contestualmente agli adempimenti previsti per la stessa, trasmette al SUE una dichiarazione di impegno alla progettazione ed all'installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti, nonchè al deposito - entro la fine dei lavori - dell'Elaborato Tecnico.
L'Elaborato tecnico costituisce parte integrante del fascicolo del fabbricato di cui all'art. 24 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, nei casi in cui quest'ultimo sia previsto, e deve essere consegnato al proprietario dell'immobile o ad altro soggetto avente titolo e deve essere aggiornato in caso di interventi strutturali che riguardano le coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio.
Nel caso l'edificio oggetto di intervento sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 21, comma 4 e 5 e dell'art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 6 luglio 2002, n. 137), o a tutele derivanti da normativa comunale, il proprietario dell'edificio o il committente dei lavori deve acquisire preventivamente alla realizzazione delle opere, le necessarie autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela, da inserire nellElaborato tecnico.
La mancata presentazione al SUE della dichiarazione di impegno di cui al precedente comma 2 lettera a) costituisce causa ostativa al rilascio del Permesso di Costruire e, per quanto riguarda la SCIA, costituisce motivo valido per il SUE per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990.
Per i casi di sanatoria di interventi che riguardano l'involucro esterno di un edificio esistente (pareti esterne perimetrali e/o coperture) realizzati sine titulo, ovvero in difformità dal titolo abilitativo, ex art. 36 "Accertamento di conformità", del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), l'istanza deve includere, nella documentazione prevista, anche l'Elaborato tecnico. Qualora nell'istanza di sanatoria siano richiesti nuovi interventi, nell'ambito degli interventi riguardanti l'involucro esterno di un edificio (pareti esterne e/o coperture), alla documentazione già prevista deve essere allegata una dichiarazione di impegno alla progettazione e installazione prima del termine dei lavori, dei dispositivi di ancoraggio fissi, e in tal caso l'Elaborato tecnico deve essere depositato presso il SUE entro la fine dei lavori.
Per quanto riguarda l'accertamento dell'idoneità all'uso e della conformità alle disposizioni dell'Atto di indirizzo dei dispositivi di ancoraggio permanenti realizzati prima della sua entrata in vigore, si rimanda agli obblighi previsti e stabiliti al Punto 5 "Idoneità del dispositivo di ancoraggio" del medesimo Atto.
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