Imposta di soggiorno - Comune di Fontanellato (PR)

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IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 25 gennaio 2013 è stata soppressa l'imposta di soggiorno con decorrenza dal 1° gennaio 2013 (l'imposta era stata istituita con deliberazione consiliare n. 11 del 23.03.2012 con effetto dal 1°aprile 2012).
Entro il 15 gennaio 2013 i soggetti gestori tenuti a riscuotere, nel 2012, l’imposta di soggiorno dai propri clienti, devono presentare al Comune, contestualmente al versamento, la dichiarazione e la liquidazione dell’imposta dovuta nel periodo 1° settembre 2012 - 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo   pubblicato sul sito.

Cos'è e dove si applica
L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune Fontanellato (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), è entrata in vigore dall'1 aprile 2012.
L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Fontanellato.

Chi è soggetto all'imposta
E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Fontanellato.

Quanto si paga
La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta comunale n. del negli importi di seguito indicati:

Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere Imposta per persona e per ogni pernottamento
  finoad un massimo di cinque consecutivi
   
Tre e Quattro stelle - spighe - chiavi € 1,00
Due stelle - spighe - chiavi € 0,50
Una stella  - spighe - chiavi € 0,50

 

Esenzioni
Sono esenti:

  • i residenti nel Comune di Fontanellato
  • i minori fino a 10 anni.

 

Obblighi dei gestori
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

  • informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;
  • dichiarare all'Ente, per mesi distinti ed entro quindici giorni dalla fine di ciascun quadrimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del quadrimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

 

La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

La dichiarazione può essere inviata al Settore Tributi, con le seguenti modalità: 

 

Modalità di versamento dell'imposta
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento:
mediante pagamento sul conto corrente della Tesoreria comunale: Cariparma Credite Agricole - Iban IT 12 W 06230 65740 000035467593  

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 4.
  • Deliberazione della Giunta comunale n.  33 del  29 marzo 2012 avente ad oggetto: " Approvazione tariffe imposta di soggiorno  - Anno 2012".
  • Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 23 marzo 2012 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento imposta di soggiorno”.

 

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