Contributo di costruzione
Il contributo di costruzione è il corrispettivo da pagare al Comune da chi presenta o chiede un titolo abilitativo edilizio, fatti salvi specifici casi di esonero previsti dalla legislazione vigente. Tale contributo, in base al tipo di intervento, alla destinazione d’uso e alla sua localizzazione, è dato dalla somma di una o più delle seguenti componenti:
- oneri di urbanizzazione (U1 e U2),
- contributi D ed S,
- contributo straordinario (CS),
- quota sul costo di costruzione (QCC).
Oneri di urbanizzazione: sono dovuti per gli interventi di nuova costruzione; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica; restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo comportanti incremento di carico urbanistico; manutenzione straordinaria, limitatamente all’aumento di carico urbanistico derivante da un aumento di superficie utile; mutamento di destinazione d’uso senza opere comportante incremento di carico urbanistico.
Gli oneri di urbanizzazione sono importi commisurati all’incidenza delle spese per le opere di urbanizzazione da calcolarsi in base a tabelle parametriche.
Le opere di urbanizzazione sono costituite dalle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e dalle attrezzature e gli spazi collettivi e si dividono in:
- infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (equivalenti alle opere di urbanizzazione primaria - U1), ovvero gli impianti, gli spazi aperti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti e l’innalzamento della resilienza urbana
- attrezzature e spazi collettivi (equivalenti alle opere di urbanizzazione secondaria - U2), ovvero impianti, opere e spazi attrezzati pubblici destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.
Contributi D ed S: i contributi per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi “D” e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche “S”, sono da corrispondere per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione aventi destinazione produttiva o rurale (se svolta da non aventi titolo).
Sono esentate dal pagamento dei contributi D e S le attività artigianali di servizio alla casa e alla persona definite dagli strumenti urbanistici comunali e le attività estrattive.
Contributo straordinario (CS): è dovuto per i nuovi insediamenti ricadenti al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato definito dal Piano Urbanistico Generale (PUG) ed è fissato nella misura pari al 50% del maggior valore generato dalla trasformazione (plusvalore fondiario).
Nelle more dell’adozione del PUG il contributo straordinario è applicato anche all’interno del territorio urbanizzato esclusivamente agli interventi resi ammissibili a seguito di variante urbanistica specifica, o in caso di permessi di costruire in deroga, che prevedano maggiori superfici o cambio di destinazione d’uso comportante aumento di carico urbanistico.
Quota relativa al costo di costruzione (QCC): è un’imposta riferita all’aumento di valore dell’edificio a seguito dell’intervento edilizio, ovvero al valore dell’oggetto edilizio realizzato o trasformato. Essa è dovuta per gli interventi edilizi di nuova costruzione; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione urbanistica; restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, limitatamente ai casi in cui comporti anche mutamento della destinazione d'uso con incremento di carico urbanistico; mutamento di destinazione d’uso senza opere comportante incremento di carico urbanistico.
La quota è pari ad una percentuale, compresa tra il 5% e il 20%, di un valore calcolato a partire dalla media dei valori di mercato degli immobili con pari caratteristiche e ubicazione presente nella Banca Dati OMI dell’Agenzia delle Entrate.
La QCC è dovuta per le destinazioni residenziale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale; la QCC non è dovuta per le funzioni produttiva e rurale.
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Documento:
- Delibera di recepimento
- Determinazione di aggiornamento alla DGR 767/2022
- Tabella valori per calcolo costo di costruzione
- Tabella valori contributi D e S
- Allegato 2 - Testo coordinato vigente
Note:
Con deliberazione di C.C. n°35/2019 è stata recepita la DAL RER n°186/2018.
Con determinazione n°49 del 06.02.2023, si è preso atto dei contenuti di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n°767/2022
Con determinazione n°390 del 28.07.2023 è stato aggiornato il prezzo medio delle camere d'albergo
N.B.:
- alle domande di PdC, nonché alle SCIA e alle CILA (e varianti sostanziali) presentate entro il 30 settembre 2019) si applica la disciplina previgente, anche se il titolo è rilasciato o diviene efficace successivamente (quindi, per principio generale, le varianti in corso d’opera (non sostanziali) e le proroghe dei titoli edilizi seguono la disciplina del titolo originario);
- per i lotti residui (inedificati) per i quali la convenzione urbanistica sia scaduta, nel caso di presentazione della domanda del titolo edilizio dopo il 1° ottobre 2019, non si applica in toto la nuova disciplina, ma si procede soltanto all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione con le nuove tabelle parametriche;
- nel caso dei piani attuativi convenzionati prima dell’entrata in vigore della DAL (avvenuta l’11 gennaio 2019), continua ad applicarsi la precedente disciplina, anche nel caso in cui il rilascio dei titoli edilizi avvenga dopo l’operatività della nuova disciplina;