Contributo straordinario ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 - Comune di Fontanellato (PR)

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CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 16.4 LETT. D–TER DEL D.P.R. N. 380/2001 E SS.MM.II. E DELLE RELATIVE MODALITÀ DI CALCOLO
 

  • L’art. 17.1, lett. g), n. 3), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha integrato l’art. 16.4 del D.P.R. 380/2001, prevedendo che le tabelle parametriche regionali debbano differenziare gli interventi al fine di incentivare quelli di ristrutturazione edilizia rispetto a quelli di nuova costruzione e tener conto del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso mediante la previsione di un apposito contributo straordinario.
  • L’art. 16.4 citato, come integrato, prevede che detto contributo straordinario attestante l'interesse pubblico dell’intervento, calcolato dall'Amministrazione comunale, viene erogato dal privato al Comune mediante versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
  • Il contributo straordinario si configura come un onere rapportato all'aumento di valore che le aree e gli immobili avranno per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d’uso, onere diverso e ulteriore rispetto al contributo di costruzione commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione (corrisposto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 29 della L.R. 15/2013) e viene quindi individuato come contributo economico, finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, ovvero attraverso la cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o opere pubbliche pari al valore di tale contributo.
  • Il comma 5 del citato art. 16 del D.P.R 380/2001 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”, stabilisce che, nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedano, in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis (percentuale di ripartizione del contributo dovuto, modalità di versamento e finalità di utilizzo).


Considerato:

  • che a tutt’oggi la Regione Emilia-Romagna non ha provveduto ad aggiornare le citate tabelle parametriche con i contenuti di cui all'art. 16.4 lett. d -ter), fornendo solo indicazioni sui principali effetti all'interno della L.R. 15/2013 in merito alle disposizioni che hanno trovato diretta e immediata applicazione ad integrazione o in sostituzione del testo regionale vigente;
  • che, in riferimento all'art. 30.4 della L.R. n. 15/2013 “Oneri di Urbanizzazione”, è stata confermata l'applicazione delle Deliberazioni del C.R. 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), ritenendo che i criteri introdotti dalle nuove lettere d-bis e d-ter dell'art. 16 del T.U edilizia possano essere utilizzati dai Comuni attraverso apposita deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi del comma 5 del medesimo art. 16 (in via provvisoria, nelle more della definizione di dette tabelle);
  • che, dunque, trovano applicazione le deliberazioni del Consiglio Regionale 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), recepite ed applicate con deliberazione di Giunta Comunale n°99 del 11.05.1998 recante: "Aggiornamento procedure e valori degli oneri di urbanizzazione ai sensi delle delibere di Consiglio Regionale n.ri 849 e 850 del 04/03/1998";

Il Comune di Fontanellato, con deliberazione consiliare n°29 del 21.07.2017 ha ottemperato alle disposizioni di cui alla lett. d) ter del 4° comma dell’art. 16 del DPR n°380/2001 approvando, nelle more della revisione e aggiornamento, da parte della Regione, delle tabelle parametriche di cui alla delibera C.R. 849/1998, le modalità di determinazione e applicazione dell’art. 16.4 lett. d-ter) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i.:

  • individuando le tipologie di intervento che generano maggior valore a seguito di variante urbanistica, deroga o cambio di destinazione d’uso;
  • definendo le modalità di calcolo del maggior valore generato dagli interventi che ricadono nelle tipologie individuate, al fine di determinare l’importo del contributo straordinario dovuto, secondo criteri omogenei e univocamente definiti per tutti i soggetti attuatori;
  • stabilendo, in conformità all'art. 16. lett. d-ter) del D.P.R n. 380/2001 che il contributo straordinario potrà essere corrisposto, eventualmente in alternativa al versamento finanziario, attraverso la cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, Edilizia Residenziale Sociale o opere pubbliche pari al valore del contributo (in tali casi le modalità, i tempi e le garanzie di cessione formale saranno disciplinati in una specifica convenzione).


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