Assegno di maternità Anno 2023 e 2024

Contributo economico una tantum per le madri casalinghe o disoccupate prive di copertura previdenziale.

Assegno di maternità Anno 2023 e 2024
Assegno di maternità Anno 2023 e 2024

Descrizione

ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2023 e 2024

 

L'assegno di maternità è un contributo economico concesso alle madri italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno per lungo periodo o titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria che, essendo casalinghe o disoccupate, non hanno copertura previdenziale.

Le richiedenti devono essere residenti nel Comune di Fontanellato e aver avuto un figlio nei sei mesi precedenti la domanda (o l'ingresso nella famiglia anagrafica di un minore per affidamento preadottivo o adozione). L'importo, per i nati nel 2023, se spettante nella misura "intera", è pari a € 383,46 per 5 mensilità (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia - Comunicato pubblicato in G.U. n. 48 del 25.02.2023), mentre per i nati nel 2024 è pari a € 404,17 sempre per 5 mensilità (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia - Comunicato pubblicato in G.U. n. 31 del 7.02.2024)

 

Chi può richiederlo

La domanda è presentata dalla madre (o dal padre in caso di abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre stesso). Per ottenere l'assegno di maternità è necessario:

  • Essere cittadina italiana o appartenente all'Unione Europea o ExtraUE:
    • in possesso di Carta di soggiorno (o registrata sulla Carta di soggiorno del marito)
    • titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo come indicato all’Art. 65 della L. 448/98 modificato dall’art. 13 della L. 97/2013;
    • rifugiata politica o titolare di protezione sussidiaria come indicato all’art. 27 del D.lgs. n. 251/2007;
    • apolide come indicato dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE883/2004, i suoi familiari e i superstiti;
    • che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, come indicato all’art. 1 del Regolamento UE 1231/2010, i suoi familiari e superstiti;
    • cittadina/lavoratrice di Algeria, Turchia, Autorità palestinese, Repubblica araba d'Egitto, Regno hashemita di Giordania, Regno di Israele, Regno del Marocco, Repubblica tunisina, Repubblica libanese e i suoi familiari in base a quanto previsto dagli accordi Euro mediterranei;
    • cittadina titolare di permesso unico per lavoro come indicato all’art. 12 c. 1 lettera e) della direttiva 2011/98/UE o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal d.lgs. n. 40/2014;
    • cittadina titolare di Carta Blu come indicato dall'art. 14 direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati;
    • cittadina titolare di permesso per motivi umanitari come indicato dall'art. 34, comma 5, del decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251 che riconosce agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno umanitario <<i medesimi diritti>> attribuiti dal decreto ai titolari dello status di <<protezione sussidiaria>>, tra i quali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, è annoverato il diritto <<al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria>>.
    • cittadina familiare di cittadini dell’UE come indicato dall’Art. 19 del D.lgs. n. 30/2007, o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi cittadinanza di uno Stato membro ma che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, come indicato dall’art. 65 della L. 448/98 modificato dall’art. 13 della L. 97/2013 ed i suoi familiari ma non i superstiti;
  • Non avere il trattamento previdenziale della indennità di maternità – quindi essere casalinghe o disoccupate, mentre per le lavoratrici part-time, cui è corrisposta una indennità inferiore all’assegno, possono chiedere la concessione della quota differenziale (informarsi a riguardo presso il proprio datore di lavoro).
  • valore ISEE minorenni pari o inferiore ad € 19.185,13 - Comunicato DPCM pubblicato sulla G.U. n. 48 del 25/02/2023 per i nati nel 2023
  • valore ISEE minorenni pari o inferiore ad € 20.221,13 - Comunicato DPCM pubblicato sulla G.U. n. 31 del  7/02/2024 per i nati nel 2024
  • Per richiedere l'assegno di maternità occorre avere DSU ed ISEE con il nuovo nato nel nucleo anagrafico, pena la non ammissibilità.

Quando va presentata la domanda

La domanda per il contributo deve essere presentata entro i sei mesi dalla nascita del figlio, o dalla data di ingresso del minore in famiglia.

 

La domanda è allegata qui accanto e va debitamente compilata, prima di essere presentata presso lo Sportello URP in Rocca Sanvitale - P.zza Matteotti 1 a piano terra nei seguenti giorni ed orari:

 

ORARIO

lunedì 9.00 - 11.00

martedì 10.30 - 12.30

giovedì 8.30 - 12.30

sabato 9.00 - 11.00

(mercoledì e venerdì chiuso)

Il modulo è comunque ritirabile a Sportello già stampato.

 

È possibile anche fare domanda tramite procedura telematica attraverso il sito www.comune.fontanellato.pr.it, che prevede i seguenti steps:

  •  accesso all’area riservata con credenziali SPID;
  •  compilazione dell’istanza on line dell’assegno di maternità;

Tempi e modi per il pagamento degli assegni di maternità

Il contributo o assegno di maternità viene corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione con accredito sul conto corrente bancario o postale, libretto postale intestato o cointestato entro 30 gg. dalla trasmissione dei dati da parte del Comune (Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni).

 

Per maggiori informazioni: a.frangipane@comune.fontanellato.pr.it

0521 823238 oppure 821632 oppure 334 3458747

 

 

Data: 23 Febbraio 2024

A cura di
Servizio Politiche Sociali
Competenze

Il servizio comprende l'attività di servizio sociale professionale, segretario sociale, sportello sociale, erogazione di contributi, attivazione di prestazioni socio-assistenziali, informazione, orientamento e ricovero presso strutture di vario tipo e si svolge anche in collaborazione e/o con delega comunale o in regime di accreditamento con soggetti terzi, quali ASP Distretto di Fidenza, AUSL Distretto di Fidenza, Coop.va Pro.ges, Consorzio Zenit Sociale ecc.

Il Servizio Politiche Sociali del Comune di Fontanellato si occupa di tutti gli interventi afferenti l'ambito sociale in particolare: assistenza agli anziani, supporto alle famiglie in difficoltà, sostegno alle persone disabili e agli stranieri.

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Tipo di notizia

Notizia

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio 2024, 8:50